La legge 220/12 con l’introduzione dell’art. 1130-bis ha tentato di regolamentare i criteri di tenuta della contabilità condominiale, senza riuscirvi. Fortunatamente i principi di redazione della contabilità e di rendicontazioni sono rimasti al loro posto negli articoli non travolti dal ciclone riformatore. L’art. 1130-bis ha anche introdotto una figura professionale nuova: Il revisore della contabilità condominiale, cui è affidato un arduo compito, stante la confusione di riferimenti normativi del novellato Codice.

Lo studio offre il servizio di revisione contabile.

Giampietro Marco è iscritto nell’elenco professionale dei “Revisori Contabili Condominiali Professionisti” al n. TE 00041. Ha conseguito il titolo con il Master per Revisori Contabili Condominiali organizzato dall’Unione Nazionale Amministratori d’Immobili.

Per ottenere il massimo risultato questo studio collabora attivamente con il suddetto collegio dei Revisori Contabili Condominiali Professionisti.

Articolo 1130-bis c.c.

(Omissis) L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amminist-ratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. (Omissis)

Print Friendly, PDF & Email