FAQ
Cos’è il condominio?
Il condominio non è altro che l’insieme delle parti comuni condominiali, elencate nell’art. 1117 del c.c.. E’ convinzione corrente dei condomini e di molti giuristi che il condominio sia l’insieme dei condomini: nulla di più sbagliato.
Per svolgere la professione di amministratore di condominio è obbligatorio aver seguito un corso di formazione?
Sì, possono svolgere l’incarico di Amministratore di Condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale.
Un condomino può non contribuire alle spese condominiali?
No, il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni e inoltre non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni (art. 1118 c.c.).
E’ sempre obbligatorio avere un Regolamento di Condominio?
No, è obbligatorio avere un Regolamento di Condominio quando i condomini sono più di dieci. Se manca o non viene approvato l’amministratore farà riferimento al Codice e alla Giurisprudenza.
Nel caso di un condominio con due soli partecipanti, quali regole bisogna seguire?
Se non c’è un regolamento, valgono le norme sulla comunione.
Quali sono le norme che può contenere un regolamento di condominio?
Il regolamento deve contenere norme relative: all’uso delle cose comuni; alla ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino; alla tutela del decoro dell’edificio; all’amministrazione del condominio.
E’ possibile che un regolamento di condominio, vieti la destinazione di una u.i. ad uso ufficio?
No, un regolamento di condominio non può incidere sulle parti esclusive dell’edificio e non può prevedere restrizione del diritto dei singoli sulla proprietà comune. Per avere questa valenza restrittiva deve essere un regolamento di tipo “contrattuale”.
Chi può convocare l’assemblea di condominio?
Di norma essa è convocata dall’amminitratore; questo, nel caso esista un amministratore! Se non esiste, perchè non è stato nominato (o è venuto a mancare), ogni condomino può prendere l’iniziativa di convocare l’assemblea.
Un Condomino come può richiedere la convocazione di un’assemblea?
Un caso particolare di convocazione da parte dei condomini è quello sancito dall’art. 66 att. c.c.. Tale articolo recita che l’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno dall’amministratore (assemblea ordinaria) e, in via straordinaria tutte le volte che l’amministratore lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 2 condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio.